In questo senso si afferma il diritto ad una formazione, anche fisica, che non diventi selettiva o insegua solo particolari risultati, ma che diventi occasione per tutti di esprimersi con le proprie capacità e con i propri limiti. Questo diritto si coniuga con un utile momento di prevenzione per la salute.
Ma va garantito l’accesso agli impianti sportivi per tutti i cittadini. In questi luoghi dell’esercizio non solo fisico, bisogna fare in modo che la fruizione possa essere estesa per tutte le fasce di età e praticabile per chi ha diverse abilità fisiche, motorie e psichiche, senza penalizzare anche quelli che, con una definizione impropria, sono definiti sport minori.
Nell’ambito più generale delle attività ricreative, l’amministrazione dovrà pensare a dedicare anche degli spazi al mondo associativo destinato al coinvolgimento delle giovani generazioni.
Per creare dei luoghi protetti, stimolanti, di confronto che permettano di coltivare il tempo libero come momento di crescita e non solo di distrazione. Per quanto riguarda poi la gestione degli impianti sportivi, la logica della proroga dovrebbe finalmente avere termine per ritornare alla pratica dei bandi pubblici di cui non si ha quasi più alcuna memoria.
Sulla base di tali considerazioni gli impianti sportivi comunali della città di Matera devono essere destinati a favorire la pratica di attività sportive ricreative e sociali di interesse pubblico.
L’interesse generale della collettività in materia di sport ed attività motoria nella città di Matera deve essere, pertanto, perseguito, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi, anche associati, e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo.
Sono considerate:
a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico:
- l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- l’attività formativa per adolescenti e preadolescenti;
- lo sport di base;
- l’attività sportiva per le scuole di ogni ordine e grado;
- l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
b) quali attività sportive di interesse pubblico:
- le attività agonistiche riferite ai campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI o da Enti di Promozione Sportiva.
a) impianti aventi rilevanza economica (Tennis, Piscina, Stadio di calcio e in alcuni casi Palazzetto dello sport), quando le dimensioni dell’impianto e le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali. Per l’affidamento in gestione si farà riferimento all’art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
b) impianti privi di rilevanza economica (Camposcuola), qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività.
Le concessioni annuali degli impianti verranno rilasciate ai richiedenti utilizzando i seguenti criteri di priorità:
a) continuità di assegnazione della stagione precedente;
b) la territorialità dei soggetti richiedenti;
c) il numero dei praticanti;
d) la promozione dell’attività giovanile (under 16);
e) il livello agonistico delle attività esercitate;
f) l’inserimento di soggetti disabili;
g) le attività a rilevanza sociale;
h) il numero di ore e le fasce orarie richieste, rispetto all’intensità di utilizzo della struttura.
In caso di richieste sovrapposte, le concessioni verranno rilasciate garantendo i principio del pluralismo e l’utilizzo ottimale degli impianti.